Condizioni contrattuali.
Contratto di intermediazione per il noleggio di veicoli a lungo termine. Fac-simile a scopo informativo: il contratto definitivo, con la Scheda Offerta del veicolo scelto, viene sottoscritto al momento dell’ordine.
Le parti
Intermediario: Rent Solutions – Via Sentiero Caraver 5, 24010 Taleggio (BG) – P.IVA 14872400966 – E-mail info@rentsolutions.eu – PEC rentsolutions@legalmail.it.
Cliente: il consumatore, professionista o impresa indicato nel contratto sottoscritto.
Premesse
a) Rent Solutions svolge attività di consulenza e intermediazione nel settore della mobilità, mettendo in contatto il Cliente con primarie società di noleggio a lungo termine (di seguito "Società Concedente") con cui intrattiene rapporti di collaborazione o mandato.
b) Rent Solutions non è proprietaria dei veicoli e non è parte del contratto di noleggio, che viene stipulato direttamente tra il Cliente e la Società Concedente secondo le condizioni generali di quest’ultima.
c) Il Cliente intende conferire a Rent Solutions l’incarico di individuare il veicolo e l’offerta più adatti alle proprie esigenze e di curare l’istruttoria della pratica presso la Società Concedente.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente contratto, le Parti convengono quanto segue.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
- Il Cliente conferisce a Rent Solutions, che accetta, l’incarico di svolgere le seguenti attività: analisi delle esigenze di mobilità del Cliente; ricerca e selezione del veicolo e dell’offerta; raccolta e verifica della documentazione; predisposizione e invio della pratica alla Società Concedente; assistenza al Cliente fino alla consegna del veicolo e supporto nella gestione del rapporto per tutta la durata del noleggio.
- Il veicolo e le condizioni economiche proposte (Società Concedente, durata, canone, anticipo, chilometraggio e servizi inclusi) sono riportati nella Scheda Offerta (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 2 – Natura dell’attività e ruolo della Società Concedente
- L’attività di Rent Solutions è un’obbligazione di mezzi. La valutazione del merito creditizio, l’approvazione della pratica, la stipula del contratto di noleggio e la consegna del veicolo sono di esclusiva competenza della Società Concedente, che vi provvede secondo le proprie procedure e a proprio insindacabile giudizio.
- Il canone, l’anticipo, i servizi inclusi (a titolo esemplificativo: coperture assicurative, franchigie, manutenzione, pneumatici, veicolo sostitutivo), il chilometraggio e le relative eccedenze sono regolati esclusivamente dal contratto di noleggio stipulato tra il Cliente e la Società Concedente. In caso di discordanza tra quanto indicato nella Scheda Offerta o in materiale informativo di Rent Solutions e il contratto della Società Concedente, prevale quest’ultimo.
- Rent Solutions non risponde degli inadempimenti della Società Concedente, del costruttore o di altri terzi, ferma restando la propria assistenza al Cliente nei rapporti con gli stessi.
Art. 3 – Corrispettivo per l’intermediazione
- Per le attività di cui all’art. 1 il Cliente riconosce a Rent Solutions un corrispettivo fisso di € 950,00 (novecentocinquanta/00) oltre IVA di legge, a titolo di compenso per l’attività di consulenza, istruttoria e intermediazione (artt. 1754 e 1755 c.c.).
- Il corrispettivo è dovuto alla sottoscrizione del presente contratto e deve essere versato anticipatamente. Rent Solutions avvia le attività di cui all’art. 1 solo dopo l’avvenuto pagamento.
- Il corrispettivo remunera l’attività professionale svolta da Rent Solutions ed è pertanto dovuto indipendentemente dall’esito della pratica. Una volta completata l’istruttoria e trasmessa la pratica alla Società Concedente, il corrispettivo non è rimborsabile, neppure in caso di mancata approvazione della pratica da parte della Società Concedente, di rinuncia del Cliente o di mancata stipula del contratto di noleggio per cause non imputabili a Rent Solutions.
- Il corrispettivo è rimborsato integralmente solo qualora Rent Solutions non esegua le attività di cui all’art. 1 per causa a sé imputabile.
Art. 4 – Modalità di pagamento
- Il pagamento del corrispettivo avviene mediante carta di credito o di debito (POS o link di pagamento SumUp) oppure mediante bonifico bancario sulle coordinate intestate a Rent Solutions indicate in calce al presente contratto, con causale "Corrispettivo intermediazione – [Nome/Ragione sociale Cliente]".
- Rent Solutions emette regolare fattura per il corrispettivo ricevuto.
Art. 5 – Tempi di consegna
- I tempi di consegna del veicolo sono stabiliti dalla Società Concedente e indicati nella Scheda Offerta a titolo puramente indicativo; di norma sono compresi tra 4 e 6 settimane dall’approvazione della pratica.
- Rent Solutions comunica al Cliente la data di messa a disposizione del veicolo non appena ricevuta dalla Società Concedente. Eventuali ritardi dovuti alla Società Concedente, al costruttore o alla rete logistica non sono imputabili a Rent Solutions e non danno diritto alla restituzione del corrispettivo.
Art. 6 – Obblighi del cliente
- Il Cliente si impegna a fornire informazioni e documenti veritieri, completi e aggiornati e a comunicare tempestivamente ogni variazione. Il Cliente è l’unico responsabile della veridicità di quanto dichiarato e tiene indenne Rent Solutions da ogni conseguenza derivante da dichiarazioni false, incomplete o inesatte.
- Per tutta la durata del noleggio il Cliente è tenuto a rispettare il contratto della Società Concedente, a custodire e condurre il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia nel rispetto del Codice della Strada e a non sublocarlo o cederlo a terzi non autorizzati.
- Sanzioni amministrative, verbali, pedaggi e ogni altro onere derivante dall’uso del veicolo sono a esclusivo carico del Cliente, secondo quanto previsto dal contratto della Società Concedente.
Art. 7 – Limitazione di responsabilità
- Nei limiti consentiti dall’art. 1229 c.c., la responsabilità di Rent Solutions nei confronti del Cliente è limitata ai casi di dolo o colpa grave e, in ogni caso, non può eccedere l’importo del corrispettivo effettivamente percepito.
- Resta escluso ogni danno indiretto, compreso il mancato guadagno, derivante dalla mancata o ritardata approvazione della pratica o consegna del veicolo.
Art. 8 – Diritto di recesso del consumatore
- Se il Cliente è un consumatore e il contratto è concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, il Cliente ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione, senza fornire alcuna motivazione, ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), inviando una dichiarazione esplicita (anche utilizzando il modulo in Allegato B) a info@rentsolutions.eu o alla PEC rentsolutions@legalmail.it.
- Con la sottoscrizione del presente contratto e la spunta della relativa dichiarazione, il Cliente consumatore chiede espressamente che Rent Solutions inizi le attività prima della scadenza del termine di recesso e prende atto che: (i) in caso di recesso è tenuto a corrispondere un importo proporzionale alle attività già svolte fino al momento del recesso (art. 57, comma 3, Codice del Consumo); (ii) perde il diritto di recesso una volta che le attività di cui all’art. 1 siano state interamente eseguite, con la trasmissione della pratica alla Società Concedente (art. 59, comma 1, lett. a, Codice del Consumo).
- In caso di recesso valido, Rent Solutions restituisce entro 14 giorni le somme versate, dedotto l’importo proporzionale di cui al comma precedente.
Art. 9 – Durata dell’incarico e risoluzione
- L’incarico ha efficacia dalla sottoscrizione fino alla consegna del veicolo, ferma restando l’assistenza di Rent Solutions nel corso del noleggio.
- Rent Solutions può risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta, in caso di mancato pagamento del corrispettivo o di dichiarazioni false o documenti non veritieri forniti dal Cliente. In tali casi il corrispettivo eventualmente versato resta acquisito da Rent Solutions a titolo di compenso per l’attività svolta.
Art. 10 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto sono validamente effettuate agli indirizzi e-mail o PEC indicati dalle Parti in epigrafe. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
I dati personali del Cliente sono trattati da Rent Solutions, in qualità di titolare, per l’esecuzione del presente contratto, per l’adempimento di obblighi di legge e per la tutela dei propri diritti, e sono comunicati alla Società Concedente e ai soggetti necessari alla gestione della pratica, secondo l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 consegnata al Cliente e disponibile su rentsolutions.eu/privacy.html.
Art. 12 – Legge applicabile e foro competente
- Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
- Se il Cliente è un professionista o un’impresa, per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.
- Se il Cliente è un consumatore, è competente il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ai sensi dell’art. 66-bis del Codice del Consumo.
Art. 13 – Disposizioni finali
- Il presente contratto, con i suoi allegati, costituisce l’intero accordo tra le Parti sull’oggetto e sostituisce ogni precedente intesa. Ogni modifica deve risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
- L’eventuale invalidità di una clausola non comporta l’invalidità delle restanti clausole, che rimangono pienamente efficaci.
Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.)
Al momento della sottoscrizione il Cliente approva specificamente le seguenti clausole:
- Art. 2 (natura dell’attività, prevalenza del contratto della Società Concedente ed esclusione di responsabilità per fatti di terzi)
- Art. 3 (corrispettivo, pagamento anticipato e casi di non rimborsabilità)
- Art. 5 (tempi di consegna indicativi e ritardi di terzi)
- Art. 6, comma 1 (manleva per dichiarazioni false o inesatte)
- Art. 7 (limitazione di responsabilità)
- Art. 9, comma 2 (clausola risolutiva espressa e ritenzione del corrispettivo)
- Art. 12, comma 2 (foro esclusivo di Bergamo per professionisti e imprese)
Documento informativo. Fa fede esclusivamente il contratto sottoscritto dalle parti, con i relativi allegati.